Reclami – Octium Assurance AG
I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere presentati in forma scritta alla Compagnia ai seguenti recapiti:
Per posta
Octium Assurance AG (Italian Branch)
Corso Giacomo Matteotti 1
20121 Milano
Italia
Per e-mail
reclami.italia@octiumgroup.com
Utilizzando questo modulo,
reperibile anche sul sito
dell’IVASS.
Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome, codice fiscale (o partita IVA) del Contraente e numero di polizza.
Per questioni inerenti al Contratto:
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ IVASS – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, telefono 06.421331, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
I reclami indirizzati per iscritto ad IVASS devono contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze
A tal fine si può utilizzare questo modulo, reperibile anche sul sito dell’IVASS.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa applicabile al settore assicurativo vanno presentati direttamente all’IVASS.
L’esponente può inoltre rivolgersi alla FMA, Landstrasse 109, FL-9494 Vaduz, Liechtenstein, quale Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine della Società.
Per questioni attinenti alla trasparenza informativa del KID:
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo circa la trasparenza informativa del KID o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi alla CONSOB – Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma, telefono 06.84771, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni, si ricorda che permane la competenza dell’Autorità Giudiziaria.
Prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, per le controversie relative ai contratti assicurativi è necessario esperire il tentativo di mediazione obbligatoria previsto dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.
Il tentativo di mediazione obbligatorio è condizione di procedibilità del giudizio civile e deve essere esperito dinnanzi ad un Organismo di mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria è inoltre possibile procedere con la negoziazione assistita ai sensi della Legge n. 162/2014, procedura volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia con l’assistenza prestata da avvocati a tal fine appositamente incaricati dalle parti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente all’Organismo di Conciliazione del Liechtenstein (Schlichtungsstelle im Finanzdienstleistungsbereich, indirizzo: Mitteldorf 1, PO Box 343, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein) chiedendo l’attivazione del sistema FIN-NET.